Circolare 146

146 – Legge 104

La Legge 104/92 regola le norme di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, garantendo il rispetto della dignità umana, promuove ...

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Circolare n.146 del 13/11/2023

Oggetto: Legge 104

La Legge 104/92 regola le norme di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, garantendo il rispetto della dignità umana, promuove l’integrazione del disabile nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, tutelandolo giuridicamente ed economicamente.
La circolare della Funzione Pubblica 13/2010 (cfr. stessa regola INPS) recita : “Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.
La responsabilità e il dovere del controllo in qualità di datore di lavoro, è in capo al Dirigente Scolastico che nelle scuole di ogni ordine e grado in applicazione della legge 165/2001 e s.m.i (D.Lgs 150/2009) e per contratto assume questo ruolo.
Sarà il Dirigente che in accordo con il DSGA indicherà al personale di segreteria le linee guida di quanto deve o può essere messo in atto.
Il Lavoratore interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione, ovvero attraverso esatta dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell’art. 76 del predetto D.P.R. “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.”.
Un abuso, uso improprio del giorno di assenza per permesso per fini personali, da parte di un dipendente, nel nostro caso Docente Statale, al pari di un lavoratore del settore privato, può legittimare il licenziamento.
Al riguardo, riportiamo alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione Civile Sez. lav.
sentenza n. 4670/2019, sez. VI-L, ordinanza 30/01/2019 n° 2743, sentenza 23891 del 2
ottobre 2018, sentenza 8784 del 30/04/2015, 4984/2014,21967/2010.
Chiedere un giorno di permesso retribuito per dedicarsi a «qualcosa che nulla ha a che vedere con l’assistenza» costituisce un «odioso abuso del diritto». Queste sonole parole più volte usate dalla Cassazione. Oltre all’aspetto civilistico e giuslavorista non va dimenticato quello penale.
I controlli sul lavoratore che potenzialmente abusa della Legge 104 possono essere effettuati dal datore di lavoro .
In particolare, per quanto riguarda il datore di lavoro pubblico , questi, se a conoscenza di fatti che possano rappresentare indice di un esercizio abusivo dei permessi, può segnalare i fatti alla Guardia di Finanza ( es. in caso di attività lavorativa incompatibile svolta durante i permessi e per la quale non era stata chiesta autorizzazione) , alla Procura della Repubblica e/o all’UPD per la relativa valutazione disciplinare.
D’altronde il comma 7 bis dell’ art. 33 della stessa legge 104/92 ” Ferma restando la verifica dei presupposti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti”.
Si aggiunge, che recentemente il Ministero della Funzione Pubblica in data 27 novembre 2018 ha rinnovato l’accordo per contrastare i fenomeni di assenteismo nella pubblica amministrazione. In particolare, viene prevista la possibilità di attuare un piano di verifiche finalizzate a contrastare i fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego nonché a riscontrare la regolarità delle condizioni che legittimano il beneficio di permessi per l’assistenza di familiari anche con disabilità.
Buona lettura!

F.to
Il Dirigente Scolastico
Antonio Alessandro Massimino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93