Circolare 99

99 – Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024 – D.M. n. 185 del 15 settembre 2023

Si trasmette, in allegato alla presente, il D.M. n° 185 relativo alle cessazioni dal servizio Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il ...

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Circolare n.99 del 21/10/2023

Oggetto: Cessazione dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024 – D.M. n. 185 del 15 settembre 2023

Si trasmette, in allegato alla presente, il D.M. n° 185 relativo alle cessazioni dal servizio Il predetto Decreto Ministeriale fissa, all’articolo 1, il termine finale del 23 ottobre 2023 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 23 ottobre 2022 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n.331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili.

In merito ai requisiti necessari al collocamento a riposo si forniscono le seguenti precisazioni:

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO
Si rammenta che la permanenza in servizio oltre il 31/08/2024 può essere concessa se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 509 comma 3 del D.lgs. 297/1997, ossia esclusivamente per la maturazione del minimo contributivo (20 anni). Si precisa che non può essere concesso il mantenimento in servizio qualora i 20 anni siano comunque acquisiti (raggiungibili con eventuali contributi versati presso altre casse previdenziali mediante totalizzazione o cumulo – cfr. circolare Dip. Funzione Pubblica n.02/2015).
Inoltre, pur non essendo necessario un provvedimento formale di concessione della proroga, tuttavia occorre comunicare all’interessato e a questo Ufficio l’accoglimento dell’istanza, precisando la scadenza del periodo di mantenimento in servizio concesso.
Si rammenta che a norma dell’art.24 – comma 7 – del DL 201/2011, convertito in L.214/2011, “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e’ conseguito in presenza di un’anzianita’ contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e’ annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo’ in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni…”.
Pertanto, con riferimento esclusivamente al personale in regime contributivo (primo accredito contributivo decorrente dopo il 1° gennaio 1996) che cesserà dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età (67 anni), il requisito per il diritto a pensione è integrato anche dal raggiungimento della soglia di importo della pensione (in aggiunta al requisito dell’anzianità contributiva di 20 anni).
Si invita il personale amministrato (in regime contributivo) alla verifica del conseguimento del predetto importo soglia al fine di valutare l’eventuale presentazione entro il termine perentorio del 23/10/2023 di istanza di proroga del collocamento a riposo per il raggiungimento dei requisiti minimi.
Si precisa che quest’Ufficio non è dotato del software necessario a condurre la verifica in questione.

Allegati:
• D.M. n. 185 del 18 settembre 2023. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2024.
• Tabella riepilogativa requisiti 2024

F.to
Il Dirigente Scolastico
Antonio Alessandro Massimino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93

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