Circolare 359

359 – Responsabilità dei Preposti

Tra le figure della sicurezza sul lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08, quella del Preposto ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire

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Personale scolastico

Ai Sig.ri Preposti
Allo R.S.P.P.
Allo R.S.L.
E.p.c. Alla D.S.G.A.

Circolare n. 359 del 26/03/2024
Oggetto: Responsabilità dei Preposti

Tra le figure della sicurezza sul lavoro, secondo il D.Lgs. 81/08, quella del Preposto ha il compito di sovrintendere l’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
Le responsabilità del Preposto devono essere correlate alle funzioni da loro concretamente svolte, piuttosto che alle loro qualità formali.

Secondo l‘art 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 1, comma 2, lett. d).
Il preposto rappresenta, nell’ambito della concreta organizzazione aziendale, il soggetto che si trova a diretto contatto con il lavoratore e che, dotato di un potere di supremazia sullo stesso che gli deriva dalla strutturazione gerarchica dell’attività aziendale, è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al dipendente.

Compiti del preposto: cosa fa (art. 19, dlgs 81/08 – obblighi)
L’art. 19 “Obblighi del preposto” dispone che questi soggetti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano:
sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
▪ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
▪ richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
▪ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
▪ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

Preposto e segnalazione delle non conformità (art.19 lettera f-bis)
Il Decreto Fiscale aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l’attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»;

Per quanto sopra risulta allo scrivente Ufficio che non sono giunte al protocollo della Scuola i sotto indicati documenti, appannaggio dei Preposti:

– regolamento dei laboratori;
– elenco delle sostanze tossiche utilizzate con le schede di sicurezza;
– elenco delle attrezzature utilizzate con le annesse schede di sicurezza.
N.B.: le schede di sicurezza dei materiali e delle attrezzature possono essere reperite direttamente dai fornitori o dalle aziende fornitrici i
materiali e le attrezzature.

Pertanto le SS.LL. sono invitate ad ottemperare a quanto di propria competenza entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 aprile p.v.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

f.to
Il Dirigente Scolastico
Antonio Alessandro Massimino
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. n. 39/93