Circolare 49

Circolare n.49 e Avviso_Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell’obbligo scolastico – Valutazione delle giustificazioni delle assenze

Circolare n.49 e Avviso_Decreto-legge 15 settembre 2023, n.123, c.d. Decreto Caivano (Legge n.159/2023) Elusione dell’obbligo scolastico

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Personale scolastico

Dirigente Scolastico

AVVISO AI GENITORI, AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE

 

Oggetto: Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, c.d. “Decreto Caivano”, convertito nella legge 13 novembre 2023, n. 159. Elusione dell’obbligo scolastico – Valutazione delle giustificazioni delle assenze

 

Il Decreto-legge n. 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, convertito nella legge n. 159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica.

L’art.12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell’art.114 del D.Lgs. n.297/1994, attribuendo al Dirigente scolastico il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione mediante i propri coordinatori e referenti.

Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi.

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.

In ogni caso, si configura elusione dell’obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati.

Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro oggettivo.

È da considerarsi irregolare la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d’ansia o problematiche psicologiche non certificate o “motivi di famiglia” non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell’ambito degli “impedimenti gravi” richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’elusione dell’obbligo scolastico.

Si prega, quindi, di non insistere con la richiesta di autorizzazioni che non possono essere rilasciate, se non alle condizioni sopra descritte, e che, comunque, andrebbero a ledere il percorso di studi dello studente o della studentessa interessata.

 

Catania, lì 22/09/2025

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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